Doppia iscrizione
A seguito della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e del Decreto Ministeriale 2 agosto 2022, n. 933, a partire dall’a.a. 2022/2023 è consentita la cd. “doppia iscrizione”.
Ciascun studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master presso una o più istituzioni AFAM o anche presso Università di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, conseguendo due titoli di studio distinti.
Condizioni e Requisiti
- l’iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.
- Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
- Lo studente interessato deve possedere i titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ai singoli corsi di studio.
- Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.
Comunicazione Doppia Iscrizione
All’atto dell’iscrizione lo studente dovrà dichiarare la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso di alta formazione artistica musicale e coreutica o universitario autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni.
A tal proposito l’Art. 5 del DM 933/2022 specifica:
“…le Istituzioni AFAM e gli Atenei richiedono annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 per verificare la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione.
All’atto dell’iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso di alta formazione artistica musicale e coreutica o universitario autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all’interno della stessa Istituzione oppure un trasferimento di corso tra Istituzioni diverse.”
Diritto allo studio
- Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.
(Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione). - Resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo
annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come
autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa della medesima Istituzione.
Specifiche
Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Istituzioni estere, e di titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interistituzionali nazionali si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
Link utili
Doppia laurea: iscrizione a due corsi anche per il sistema AFAM
Decreto Ministeriale n. 933 del 02-08-2022
Approvata dal parlamento la legge sulla doppia laurea
Doppia laurea: on line le risposte alle domande più frequenti