Modulistica
A far data dal l° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettare né richiedere certificati (violazione dei doveri d’ufficio PA, art. 74, c. 2, lett. a), del DPR n. 445 del 2000)
Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione
Modulo richiesta certificato
Per ricevere il certificato di Diploma/Iscrizione e Frequenza/Curriculum è necessario compilare il Modulo di Richiesta Certificato. Ad ogni richiesta di certificato devono essere allegate 2 marche da bollo da € 16.00, una per la richiesta di certificato e una da apporre sulla certificazione prodotta (Circolare del 01.06.2005 n. 29 Agenzia delle Entrate – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
Il certificato verrà prodotto entro 30 gg dalla data di ricezione e potrà essere ritirato in Segreteria Didattica negli orari di ricevimento.
Regolamento didattico - Art. 87 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi
- Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie italiane o straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
- Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
- Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha sempre facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente e re-iscriversi per concludere il corso, deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando:
a. curriculum accademico svolto;
b. versamento della tassa di ricognizione per ogni annualità di interruzione di studi;
c. versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata la domanda
Art. 88- Rinuncia agli studi
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia